Le raccomandazioni del G7 delle Avvocature, riunito presso il Consiglio Nazionale Forense, indicano che l’IA deve essere utilizzata a supporto e non in sostituzione dell’attività dell’avvocato. Richiamano inoltre il controllo dell’autenticità delle fonti, la verifica del risultato e il coinvolgimento del professionista nella validazione dei sistemi impiegati.
Anche la legge 23 settembre 2025, n. 132, all’articolo 13, colloca l’uso dell’IA nelle professioni intellettuali nelle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. La stessa disposizione prevede che il professionista informi il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, sui sistemi di IA utilizzati.
La conseguenza pratica è netta: non è sufficiente copiare un output in un atto e considerarlo finito. L’avvocato resta il soggetto che seleziona, verifica, adatta e assume la responsabilità del lavoro consegnato o depositato.